Questo articolo si occupa degli aspetti legali dell’acquisto di un cane (non quindi della sua scelta, per cui rimandiamo all’articolo Come scegliere un cane, oppure della sua scelta al canile).
Per la legge italiana il cane è un “oggetto” e quindi si applicano le leggi che riguardano la compravendita di oggetti. La compravendita non è che la manifestazione da parte del venditore di cedere un oggetto all’acquirente dietro la corresponsione di una certa quota di denaro.
Occorre distinguere il momento del contratto da quello del trasferimento della cosa acquistata (per esempio il cucciolo può essere ceduto dopo 90 giorni, ma il contratto poterebbe essere stato perfezionato prima).
Il contratto
Nel contratto può essere presente una riserva di gradimento che richiede la comunicazione da parte del compratore al venditore del gradimento della cosa acquistata.
Come in ogni compravendita, il compratore ha l’obbligo di pagare il prezzo pattuito e il venditore deve garantire che la cosa venduta sia esente da vizi e idonea all’uso per cui è destinata e che non vi siano caratteristiche che ne sminuiscano il valore.
Nel caso del cane, il vero problema è la presenza di “vizi”, un concetto molto fumoso, se riferito a un animale domestico come il cane. In genere si esegue subito una visita di controllo per evidenziare eventuali patologie e problemi vari di salute (ovviamente il venditore non è responsabile di problemi verificatosi nell’animale dopo la cessione). Su questi vizi, coperti da garanzia, non ci piove. Quello su cui si può discutere è se il vizio era già presente all’atto del contratto (ed era noto all’acquirente che lo aveva accettato) oppure se il vizio non viene ritenuto grave, cioè tale da influire sulla funzionalità dell’oggetto; anche questa è una locuzione piuttosto fumosa, riferendosi a un cane.
Un altro problema è che alcuni vizi (come la displasia dell’anca) si manifestano solo in un secondo tempo (soprattutto se il cane è ceduto troppo presto) e diventa difficile contestare il vizio dopo mesi che si ha il cane; del resto alcuni allevatori cedono gli animali solo dopo aver fatto firmare una clausola in cui si precisa che, se nasce un cane displasico, a lui non verrà addebitata alcuna colpa, essendo sollevati dal fatto che per esempio i genitori erano esenti dalla patologia (che però può presentarsi dopo diverse generazioni).
Altro discorso sono le malattie infettive che hanno un periodo di incubazione che dura anche due settimane, per cui la garanzia (a meno che non si sia diversamente convenuto, ma in tal caso esistono sentenze della Cassazione che ritengono nullo il contratto) è almeno di 15 giorni.
Se c’è un vizio coperto da garanzia (in gergo tecnico redibitorio) il compratore può richiedere, a sua scelta
- la risoluzione del contratto (restituzione del cane e rimborso della somma pagata)
- oppure riduzione del prezzo in base al vizio riscontrato.
Per legge la data di scadenza è entro 8 giorni dalla scoperta del vizio, mentre il termine di prescrizione (cioè della possibilità di rivalsa in caso di vizio) è di un anno dalla consegna dell’animale.
Quindi, ricapitolando,
è fondamentale stipulare un contratto valido a termini di legge.

Il prezzo dei cuccioli di boxer acquistati in un buon allevamento è di fascia media e varia fra i 500 e i 1.000 euro.
I documenti
Con la cessione del cane non terminano gli obblighi del venditore e del compratore.
Obblighi del venditore – Oltre al cane, deve consegnare il documento di avvenuta inoculazione del microchip da parte dell’ASL o di un veterinario. Se il cane non ha il microchip si rischiano sanzioni penali (il cane potrebbe essere stato rubato o importato illegalmente); in ogni caso il cane è considerato un randagio.
Inoltre il venditore deve consegnare il libretto sanitario (o il passaporto) aggiornato su sverminazioni, primi vaccini e trattamenti antiparassitari (se effettuati).
Per i cani di razza, ci sono ulteriori obblighi: se il cane è ancora intestato all’allevatore deve essere dato al compratore anche il modulo del passaggio di proprietà dell’ENCI (scaricabile dal sito ENCI), firmato da venditore e da compratore. Se si tratta di un cucciolo, il pedigree arriverà con qualche mese di ritardo.
Obblighi del compratore – Il pedigree e il libretto non attestano l’identità del cane né alcun passaggio di proprietà. Purtroppo le regole per il passaggio variano da regione a regione, ma in genere si deve compilare un modulo di richiesta iscrizione all’anagrafe canina regionale.
Sostanzialmente, la proprietà del cane risulta dal documento di inoculazione del chip e dall’iscrizione all’anagrafe canina.